SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA
MEDICA
STATUTO
Articolo 1. Istituzione Finalità
Titolo conseguito
1.1. Nella Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell'Università di Brescia è istituita
la Scuola di Specializzazione in Genetica Medica. La Scuola
di Specializzazione in Genetica Medica risponde alle norme
generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica
e dell'area della diagnostica e del laboratorio. Alla Scuola
sono applicate le norme comuni previste dalla Tab. XLV/2 allegata
al D.M. 11.5.1995 pubblicato nella G.U. 19.7.1995, nonchè,
per le parti da questa non regolate, le norme generali comuni
previste dal D.P.R. 22.10.1987, pubblicato nella G.U. 23.12.1987.
1.2. La Scuola ha lo scopo di formare
medici specialisti nel settore professionale della Genetica
Medica e specialisti di laboratorio di Genetica Medica.
A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi:
- indirizzo medico (laurea di ammissione: Medicina e Chirurgia);
- indirizzo tecnico (lauree di ammissione: Medicina e Chirurgia
e Scienze Biologiche).
1.3. La Scuola rilascia il titolo di
specialista in Genetica Medica.
Articolo 2. Organizzazione della Scuola.
2.1. Il Corso di Specializzazione in
Genetica Medica ha la durata di 4 anni con sede amministrativa
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie.
2.2. Ciascun anno di corso prevede di
norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività
di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture
sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate,
sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per
il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario
Nazionale. Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano
gli specifici standards formativi.
2.3. Concorrono al funzionamento della
Scuola le strutture delle Facoltà di Medicina e Chirurgia,
i Dipartimenti e gli Istituti nonchè le strutture ospedaliere
eventualmente convenzionate e quelle del S.S.N. individuate
nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.L./vo
502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente
ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A
e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali
e discipline.
2.4. Le strutture ospedaliere convenzionabili
debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di
idoneità di cui all'art. 7 del D.L./vo 257/1991.
2.5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori
coerenti con quello proprio della Scuola di Specializzazione.
Le predette strutture non Universitarie sono individuate con
i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2 del
D.L./vo 502/1992.
2.6. La formazione deve avvenire nelle
strutture Universitarie ed in quelle Ospedaliere convenzionate,
intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre
ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento
professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura
stabilita dalla normativa comunitaria (L. 428/1990 e D.L./vo
257/1991).
2.7. Fatti salvi i criteri generali per
la regolamentazione degli accessi previsti dalle norme vigent,
ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture
ed attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di
accettare un numero massimo di iscritti determinato in 5 per
ciascun anno di corso, per un totale di 20 specializzandi.
Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla
programmazione nazionale stabilita di concerto tra il Ministero
della Sanità ed il Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dalla successiva
ripartizione dei posti tra le singole Scuole. Il numero degli
iscritti alla Scuola non può superare quello totale
previsto nello Statuto. Il numero massimo dei laureati non
medici iscrivibili alla Scuola è determinato in 5.
2.8. Sono ammessi al Concorso di ammissione
alla Scuola i laureati del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
e in Scienze Biologiche.
Sono altresì ammessi al Concorso coloro che siano in
possesso di un titolo di studio conseguito presso Università
straniere e ritenuto equipollente dalle competenti Autorità
accademiche italiane.
2.9. I laureati in Medicina e Chirurgia
utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso
alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle
scuole stesse purchè conseguano il titolo di abilitazione
all'esercizio professionale entro la prima sessione utile
successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante
tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze
teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva
assunzione di responsabilità professionale.
Art.icolo 3. Piano di studio e addestramento professionale
3.1. Il Consiglio della Scuola è
tenuto a determinare l'articolazione del Corso di Specializzazione
ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle
strutture di cui al precedente articolo 2.3.
Il Consiglio della Scuola, al fine di conseguire lo scopo
di cui all'art. 1.2 e gli obiettivi previsti nel successivo
art. 3.2 e specificati nelle Tabelle A e B relative agli standards
formativi per la specializzazione in Genetica Medica determina
pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:
a) la tipologia delle opportune attività didattiche,
ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e
di tirocinio;
b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività
didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e
le forme di tutorato.
3.2. Il Piano di studi è determinato
dal Consiglio della Scuola nel rispetto degli obiettivi generali
e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi
specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari
riportati nella Tabella A.
L'organizzazione del processi di addestramento, ivi compresa
l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile
per il conseguimento del Diploma, è attuata nel rispetto
di quanto previsto nella Tabella B.
3.3. Il Piano dettagliato delle attività
formative di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2 è deliberato
dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Manifesto annuale
degli Studi che terrà conto, se necessario per la Scuola
di Specialità in Genetica Medica, di quanto disposto
nell'art.3, 1° comma del D.I. 21.2.1997 per quanto riguarda
la necessità di un periodo di attività didattica
teorico-pratica finalizzata all'acquisizione di conoscenze
radioprotezionistiche che tengano conto, per le singole discipline,
del possibile svolgimento di attività radiodiagnostiche
complementari all'esercizio clinico.
Articolo 4. Programmazione annuale dell'Attività
e verifica del Tirocinio.
4.1. All'inizio di ciascun anno di corso
il Consiglio della Scuola programma le attività comuni
per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.
4.2. Per tutta la durata della Scuola
gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo
da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
4.3. Il Tirocinio è svolto nelle
strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate.
Lo svolgimento dell'attività di Tirocinio e l'esito
positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali
sia affidata la responsabilità didattica, in servizio
nelle strutture presso cui il medesimo Tirocinio sia stato
svolto.
4.4. Il Consiglio della Scuola potrà
autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture
Universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità
della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad
un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero,
il Consiglio della Scuola potrà riconoscere utile,
sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta
nelle suddette strutture estere.
Articolo 5. Esame di diploma
5.1. L'esame finale consta nella presentazione
di un elaborato scritto su una tematica assegnata dell'indirizzo
scelto assegnata allo specializzando almeno un anno prima
dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente
della Scuola.
5.2. La Commissione d'esame per il conseguimento
del diploma di Specializzazione è nominata dal Rettore
dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.
5.3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale,
deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore
previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio
ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione
di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati
secondo gli standards nazionali specifici riportati nella
Tabella B.
Articolo 6. Protocolli di Intesa e Convenzioni.
6.1. L'Università, su proposta
del Consiglio della Scuola di specializzazione in Genetica
Medica e del Consiglio della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, quando trattasi di più Scuole per la stessa
Convenzione, può stabilire protocolli d'intesa ai sensi
del 2° comma dell'art. 6 del D.L./vo 502/1992, per i fini
di cui all'art. 16 del medesimo D.L./vo.
6.2. L'Università, su proposta
del Consiglio della Scuola di specializzazione può
altresì stabilire Convenzioni con Enti Pubblici o Privati
con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento
di attività coerenti con gli scopi della Scuola.
Articolo 7. Norme finali.
7.1. Le Tabelle A e B, che definiscono
gli standards nazionali per la Scuola di specializzazione
in Genetica Medica (sugli obiettivi formativi e relativi settori
scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività
minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale),
sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con le procedure
di cui all'art. 9 della L. 341/1990. Gli standards sono applicati
a tutti gli indirizzi previsti.
7.2. La Tabella relativa ai requisiti
minimi necessari per le strutture convenzionabili è
decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7
del D.L./vo 257/1991.
Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi
settori
scientifico-disciplinari.
A) AREA PROPEDEUTICA
Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere
le conoscenze fondamentali di genetica, di statistica, di
biologia, con particolare riguardo alle patologie genetiche,
cromosomiche e multifattoriali applicabili alla genetica medica.
Deve inoltre acquisire le basi teorico-pratiche della consulenza
di genetica e del laboratorio di genetica.
Settori: E05A Biochimica, E11X Genetica, E13X
Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica
medica, F04A Patologia generale, F22B Medicina legale.
B) AREA TECNICO-METODOLOGICA
Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire
le conoscenze fondamentali teoriche e le tecniche dei settori
di laboratorio di genetica medica, particolarmente in ambito
molecolare, citogenetico, immunogenetico e le relative applicazioni
cliniche a scopo diagnostico e prognostico.
Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica
medica, F04A Patologia generale.
C) AREA GENETICO-CLINICA
Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire
le conoscenze di base necessarie alla valutazione genealogica,
epidemiologica, all'analisi dei modelli di trasmissione per
la diagnosi e la formulazione di prognosi di rischio individuale
e riproduttivo. Deve inoltre acquisire quelle competenze cliniche
indispensabili per un adeguato approccio al paziente affetto
da patologie genetiche.
Settori: F01X Statistica medica, F03X Genetica
medica, F04C Oncologia medica, F20X Ostetricia e ginecologia,
F22B Medicina legale.
Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante
La tesi di specializzazione potrà essere
svolta su un argomento relativo alle materie del corso di
specializzazione.
Gli specializzandi, per essere ammessi all'esame
di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in
relazione all'indirizzo seguito:
1. Indirizzo medico
Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni
teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione
progressiva di responsabilità:
- partecipazione all'attività di 50 casi di consulenza
genetica con responsabilità diretta alla diagnostica;
- espletamento delle consulenze stesse;
- partecipazione all'attività e all'interpretazione
di 10 analisi di citogenetica, 10 analisi di genetica molecolare
e 10 analisi di immunogenetica, discusse con il docente.
Durante tutto il corso di specializzazione devono
essere previste frequenze in reparti clinici per il completamento
della preparazione genetico-clinica dello specializzando.
2. Indirizzo tecnico
Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni
teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione
progressiva di responsabilità:
- esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica;
- esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare;
- esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica;
- refertazioni delle analisi stesse.
Nel Regolamento didattico dell'Ateneo verranno
eventualmente specificate le tipologie delle diverse metodologie
ed il relativo peso specifico.
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