DOTTORATO DI RICERCA
IN GENETICA MOLECOLARE
Applicata alle Scienze Mediche

STATUTO


Articolo 1
L'Università degli Studi di Brescia (Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie), l'Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Genetica, Biologia e Chimica Medica) e l'Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Biologia e Genetica per le Scienze Mediche) si consorziano al fine di costituire il Corso di Dottorato di Ricerca in "GENETICA MOLECOLARE Applicata alle Scienze Mediche" a norma degli art. 68 e 69 del D.P.R. n. 382 dell'11.7.1980 per il conseguimento del titolo di Dottore in "Genetica Molecolare".


Articolo 2
Sede amministrativa del Corso di Dottorato di Ricerca di cui all'Art. 1 è l'Università degli Studi di Brescia, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie.


Articolo 3
I Consigli di Amministrazione delle Università convenzionate mettono a disposizione del Corso di Dottorato le dotazioni ordinarie per le spese generali indicate nella proposta di istituzione del Corso di Dottorato.


Articolo 4
Le Università convenzionate si rendono garanti dei seguenti impegni: a) i Dipartimenti e gli Istituti che partecipano alla organizzazione del Corso di Dottorato mettono a disposizione del Conzorzio le proprie attrezzature didattiche e scientifiche; b) i Dipartimenti e gli Istituti che partecipano all'organizzazione del Corso di Dottorato mettono a disposizione il personale tecnico e amministrativo necessario al funzionamento del Corso di Dottorato medesimo, secondo quanto previsto nella stessa proposta.


Articolo 5
Il Dottorato è coordinato dal Collegio dei Docenti che nomina il coordinatore che resta in carica tre anni ed è rinnovabile.


Articolo 6
Il Corso del Dottorato ha la durata di 4 anni accademici; in seguito a motivata richiesta la durata del Dottorato può essere allungata fino ad un massimo di 5 anni qualora il dottorando effettui un soggiorno di studi o di ricerca all'estero superiore ad un anno.


Articolo 7
Gli studenti iscritti al Corso di Dottorato potranno essere autorizzati a svolgere, come stabilito dall'Art. 72 del D.P.R. 382 dell'11.7.1980, presso altre Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri, alcune attività previste per il conseguimento del titolo.


Articolo 8
Il Collegio dei Docenti provvede annualmente a fornire indicazioni sul numero di nuovi allievi che il Corso può accogliere, anche in relazione all'eventualità che Istituzioni Enti o singoli privati italiani o stranieri, possano fornire il supporto economico necessario per il reclutamento di nuovi dottorandi.


Articolo 9
La formazione dei dottorandi consisterà in attività di ricerca a tempo pieno presso uno dei Dipartimenti consorziati, integrata da:
- corsi monografici semestrali di circa 20 ore (uno o due per anno);
- cicli di seminari per un totale di circa 20 ore per anno;
- soggiorni presso Centri specializzati nel settore di interesse.


Articolo 10
Il Dottorato di ricerca in GENETICA MOLECOLARE Applicata alle Scienze Mediche ha come fine la formazione teorica e pratica di laureati nei seguenti settori:
- Genetica Generale;
- Biologia Generale
- Biologia Cellulare;
- Genetica Molecolare;
- Biologia Molecolare.

Nei quattro anni del Dottorato di ricerca in Genetica Molecolare Applicata alle Scienze Mediche sarà curato l'apprendimento teorico e pratico sui seguenti settori:

Anno I:
- Tecnologie di colture di cellule in vitro;
- Metodologie di manipolazione degli acidi nucleici;
- Sequenziamento degli acidi nucleici.

Anno II:
- Trasferimento di geni in cellule procariotiche ed eucariotiche;
- Metodologie immunologiche e immunochimiche per lo studio delle proteine;
- Studio dell'espressione genica con metodologie di ibridazione in situ e amplificazione del DNA e dell'mRNA.

Anno III e IV:
- Ricerca di mutazioni in patologie ereditarie e tumorali;
- Trasferimento di geni in animali (i.e. preparazione di topi transgenici);
- Studio dell'espressione genica negli animali transgenici.

A ciascun settore afferiscono una o più unità di ricerca sperimentale.
Il Collegio dei Docenti può variare ed ampliare di anno in anno la struttura dell'attività seminariale e attivare anche settori diversi in relazione alla attività dei Docenti.


Articolo 11
Alla fine di ogni anno i dottorandi dovranno esporre le ricerche svolte in una relazione scritta (che sarà illustrata pubblicamente alla presenza del Collegio dei Docenti). Sulla base di tali relazioni il Collegio dei Docenti, sentito il parere del Docente supervisore e valutato anche l'impegno e l'assiduità del dottorando, lo propone al Rettore per il proseguimento del Corso o, in caso di insufficienza può proporne al Rettore l'esclusione dal Corso stesso.
Alla fine del Corso di Dottorato, i dottorandi sono tenuti a presentare al Collegio dei Docenti una tesi finale scritta sui risultati conseguiti e che dovrà includere materiale oggetto di articoli pubblicati dal dottorando durante il Corso. Il Collegio dei Docenti, sentito il parere del Docente supervisore, formula una relazione contenente un giudizio complessivo sul dottorando e sulle ricerche da lui svolte.


Articolo 12
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del D.P.R. 382 dell'11.7.1980 e successive integrazioni.