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DOTTORATO DI RICERCA
IN GENETICA MOLECOLARE
Applicata alle Scienze Mediche
STATUTO
Articolo 1
L'Università degli Studi di Brescia (Dipartimento
di Scienze Biomediche e Biotecnologie), l'Università
degli Studi di Torino (Dipartimento di Genetica, Biologia
e Chimica Medica) e l'Università degli Studi di Milano
(Dipartimento di Biologia e Genetica per le Scienze Mediche)
si consorziano al fine di costituire il Corso di Dottorato
di Ricerca in "GENETICA MOLECOLARE Applicata alle Scienze
Mediche" a norma degli art. 68 e 69 del D.P.R. n. 382
dell'11.7.1980 per il conseguimento del titolo di Dottore
in "Genetica Molecolare".
Articolo 2
Sede amministrativa del Corso di Dottorato di Ricerca
di cui all'Art. 1 è l'Università degli Studi
di Brescia, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e
Biotecnologie.
Articolo 3
I Consigli di Amministrazione delle Università
convenzionate mettono a disposizione del Corso di Dottorato
le dotazioni ordinarie per le spese generali indicate nella
proposta di istituzione del Corso di Dottorato.
Articolo 4
Le Università convenzionate si rendono garanti
dei seguenti impegni: a) i Dipartimenti e gli Istituti che
partecipano alla organizzazione del Corso di Dottorato mettono
a disposizione del Conzorzio le proprie attrezzature didattiche
e scientifiche; b) i Dipartimenti e gli Istituti che partecipano
all'organizzazione del Corso di Dottorato mettono a disposizione
il personale tecnico e amministrativo necessario al funzionamento
del Corso di Dottorato medesimo, secondo quanto previsto nella
stessa proposta.
Articolo 5
Il Dottorato è coordinato dal Collegio dei Docenti
che nomina il coordinatore che resta in carica tre anni ed
è rinnovabile.
Articolo 6
Il Corso del Dottorato ha la durata di 4 anni accademici;
in seguito a motivata richiesta la durata del Dottorato può
essere allungata fino ad un massimo di 5 anni qualora il dottorando
effettui un soggiorno di studi o di ricerca all'estero superiore
ad un anno.
Articolo 7
Gli studenti iscritti al Corso di Dottorato potranno essere
autorizzati a svolgere, come stabilito dall'Art. 72 del D.P.R.
382 dell'11.7.1980, presso altre Università o Istituti
di ricerca italiani o stranieri, alcune attività previste
per il conseguimento del titolo.
Articolo 8
Il Collegio dei Docenti provvede annualmente a fornire
indicazioni sul numero di nuovi allievi che il Corso può
accogliere, anche in relazione all'eventualità che
Istituzioni Enti o singoli privati italiani o stranieri, possano
fornire il supporto economico necessario per il reclutamento
di nuovi dottorandi.
Articolo 9
La formazione dei dottorandi consisterà in attività
di ricerca a tempo pieno presso uno dei Dipartimenti consorziati,
integrata da:
- corsi monografici semestrali di circa 20 ore (uno o due
per anno);
- cicli di seminari per un totale di circa 20 ore per anno;
- soggiorni presso Centri specializzati nel settore di interesse.
Articolo 10
Il Dottorato di ricerca in GENETICA MOLECOLARE Applicata
alle Scienze Mediche ha come fine la formazione teorica e
pratica di laureati nei seguenti settori:
- Genetica Generale;
- Biologia Generale
- Biologia Cellulare;
- Genetica Molecolare;
- Biologia Molecolare.
Nei quattro anni del Dottorato
di ricerca in Genetica Molecolare Applicata alle Scienze Mediche
sarà curato l'apprendimento teorico e pratico sui seguenti
settori:
Anno I:
- Tecnologie di colture di cellule in vitro;
- Metodologie di manipolazione degli acidi nucleici;
- Sequenziamento degli acidi nucleici.
Anno II:
- Trasferimento di geni in cellule procariotiche ed eucariotiche;
- Metodologie immunologiche e immunochimiche per lo studio
delle proteine;
- Studio dell'espressione genica con metodologie di ibridazione
in situ e amplificazione del DNA e dell'mRNA.
Anno III e IV:
- Ricerca di mutazioni in patologie ereditarie e tumorali;
- Trasferimento di geni in animali (i.e. preparazione di topi
transgenici);
- Studio dell'espressione genica negli animali transgenici.
A ciascun settore afferiscono
una o più unità di ricerca sperimentale.
Il Collegio dei Docenti può variare ed ampliare di
anno in anno la struttura dell'attività seminariale
e attivare anche settori diversi in relazione alla attività
dei Docenti.
Articolo 11
Alla fine di ogni anno i dottorandi dovranno esporre le
ricerche svolte in una relazione scritta (che sarà
illustrata pubblicamente alla presenza del Collegio dei Docenti).
Sulla base di tali relazioni il Collegio dei Docenti, sentito
il parere del Docente supervisore e valutato anche l'impegno
e l'assiduità del dottorando, lo propone al Rettore
per il proseguimento del Corso o, in caso di insufficienza
può proporne al Rettore l'esclusione dal Corso stesso.
Alla fine del Corso di Dottorato, i dottorandi sono tenuti
a presentare al Collegio dei Docenti una tesi finale scritta
sui risultati conseguiti e che dovrà includere materiale
oggetto di articoli pubblicati dal dottorando durante il Corso.
Il Collegio dei Docenti, sentito il parere del Docente supervisore,
formula una relazione contenente un giudizio complessivo sul
dottorando e sulle ricerche da lui svolte.
Articolo 12
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le
disposizioni del D.P.R. 382 dell'11.7.1980 e successive integrazioni.
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